Note legali sull’affitto

Definizione della proprietà che si vuole mettere in affitto

Gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutiv costituiscono di fatto una Casa Vacanza, categoria all’interno della quale possiamo includere gli appartamenti in affitto, le case, i palazzi e le ville. La gestione da parte dei privati (che hanno meno di tre unità nello stesso comune) può essere anche non professionale. Per questa tipologia ricettiva non esistono pressochè normative specifiche.

Codice Civile: il riferimento

Le locazioni turistiche sono sottoposte unicamente alle previsioni del Codice Civile ( art.1571 e seguenti), che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti. Questo significa che il contratto di booking (prenotazione) stilato risulta di fondamentale importanza, soprattutto quando l’affare “affitto” non va come previsto.

Documenti necessari per potere affittare

In via generale i documenti richiesti sono la planimetria, l’abitabilità  e la certificazione degli impianti a norma. I prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell’attività  e il periodo di messa in locazione, da decidere assieme ad Admaiora, unitamente alla gestione delle diverse commissioni a seconda della tipologia di cliente – da agenzia al dettaglio a grande distributore internazionale.

Obblighi

Il proprietario ha l’bbligo di comunicare alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità  indicate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Inoltre sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Perchè affidare la mia proprietà ad un tour operator e non ad un’agenzia immobiliare

Le agenzie immobiliari possono affitare case e/o appartamenti, ma di tipologia differente dalle case vacanze, che sono invece ritenute vere e proprie strutture ricettive, gestibili perciò solo esclusivamente dalle agenzie di viaggio e/o tour operators. L’agenzia immobiliare non può comportarsi come una agenzia di viaggio, utilizzando cioè tutti quei mezzi multimediali, quali ad esempio siti internet di affitto case vacanze, offrendo la prenotazione diretta con tanto di calendario disponibilità ed indisponibilità, con affitti settimanali e/o a volte addirittura per periodi più brevi. In diversi caso le agenzie immobiliari offrono anche servizi opzionali, come transfers, escursioni, guide e traduttori, prenotazioni ristorante ed un numero di assistenza durante il soggiorno del cliente: qua si va oltre la semplice intermediazione immobiliare e si esce dall’ambito legale dell’affitto.

Obbligo di comunicazione alle autorità

Infine, è previsto l’obbligo di comunicazione alle autorità di P.S delle generalità degli ospiti se la locazione è superiore ai 30 gg. L’art 12 del  D.L. 59/1978, convertito dalla legge 191 del 18 maggio 1978 stabilisce che:

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato

La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Che volevi dire, insomma?

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